I due diritti dei preti

Tratto da:Onda Lucana® by Marco Di Geronimo

Molti non conoscono la differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico. Il diritto ecclesiastico consiste nelle norme dell’ordinamento civile relative alle questioni religiose. Si distingue viceversa dal diritto canonico, che consiste nelle norme interne alla Chiesa cattolica. Sarebbe preferibile parlare invece di diritto e religione (Law and Religion).

Originariamente lo jus ecclesiae coincideva col diritto canonico. Tuttavia la secolarizzazione, cioè il processo di separazione del diritto dalla religione, indusse gli Stati a occuparsi direttamente di aspetti prima regolati dalla religione. Durante l’Ottocento si sviluppò perciò il diritto ecclesiastico civile, che nel corso della storia ha avuto anche accenti di anticlericalismo.

51979997_365391297390645_3571208930883272704_n.jpg

Il diritto ecclesiastico è un diritto dello Stato, a volte esercitato assieme alle confessioni reli-giose (legislazione pattizia). In passato era immaginato come diritto dei rapporti degli Stati con la Chiesa cattolica, perciò ha un impianto interordinamentale e segue gli schemi del diritto internazionale. Obbedisce perciò a un’impostazione verticale (la Chiesa ha soggettività giuridica e si accorda con lo Stato su alcune discipline: i concordati). L’ordinamento tedesco ha equiparato le confessioni religiose a enti di diritto pubblico (ordinamento della coordinazione).

Nel passato gli accordi Stato-Chiesa regolavano materie oggettivamente miste (Worms: le investiture; il matrimonio; ecc.). Entrambi gli enti avevano l’autorità per disciplinarle giuri-dicamente e di conseguenza si accordavano su una disciplina comune. Tuttavia far coincidere il diritto ecclesiastico col diritto concordatario è un errore perché limita la rilevanza giuridica del sentimento religioso al mero rapporto tra Stato e Chiesa.

La Costituzione garantisce la libertà religiosa quale specificazione della libertà personale e di conseguenza la logica verticale oggigiorno è inadeguata. Il valore della libertà personale e collettiva permette di superare l’ideologia fascista concordataria (a dispetto del ruolo dei Patti Lateranensi e dell’estensione della logica bilaterale alle altre confessioni). La nostra Costituzione mina la legislazione fascista lesiva dei diritti delle minoranze religiose (cioè la legge sui culti ammessi, 24 giugno 1929, ancora in vigore; e le leggi razziali). Difatti, benché l’art.8 estenda la prassi bilaterale alle altre confessioni, la Costituzione garantisce la libertà religiosa indipendentemente dai Concordati (né dai Patti del 1929 discende la libertà religiosa della Chiesa cattolica).

Tratto da:Onda Lucana® by Marco Di Geronimo