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La prescrizione nella circolazione stradale

Tratto da:Onda Lucana by Avv. Antonio Romano 

Come noto, la prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti derivante dal decorso di un termine determinato senza che il loro titolare li eserciti.

Nell’ordinamento civile italiano, il termine ordinario di prescrizione è fissato in dieci anni, ma ci sono numerosi diritti per i quali sono previsti termini inferiori, anche significativamente. Tra di essi, vi è il diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali.

L’articolo 2947 del codice civile, infatti, sancisce che se in generale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, tale diritto si prescrive nel termine di due anni.Si precisa, che il danno prodotto dalla circolazione è quello che da essa deriva e non qualsiasi danno in qualche modo connesso alla circolazione (come ad esempio quello derivante da insidia o trabocchetto, assoggettato al termine prescrizionale quinquennale).

Eccezione: il danno da reato

La prescrizione biennale del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli conosce, tuttavia, un’importante eccezione, rappresentata dalla circostanza che il fatto che lo ha cagionato sia considerato dalla legge come reato e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga dei due anni.In tal caso, in forza del terzo comma dell’articolo 2947 del codice civile, all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali, anche se essa viene proposta nei confronti non degli autori del reato ma di chi del reato deve rispondere a titolo di responsabilità indiretta e anche se questi è rimasto estraneo all’accertamento penale.Ciò, però, con un’importante precisazione: il diritto al risarcimento del danno si prescrive comunque in due anni se il reato è estinto per una causa diversa dalla prescrizione o se, nel giudizio penale, è intervenuta una sentenza irrevocabile; la decorrenza del termine prescrizionale coincide con la data di estinzione del reato o con la data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.Tale ultima previsione trova la sua ragion d’essere, per la giurisprudenza, nell’esigenza ditutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione della sua azione civile per lo stesso periodo in cui lo Stato può far valere la propria pretesa punitiva, senza correre il rischio che il diritto al risarcimento si prescriva prima che il processo penale sia definito (v. Cass. n. 11775/2013).

Interruzione della prescrizione

Il corso della prescrizione è in ogni caso interrotto dalla richiesta di risarcimento che il danneggiato invia preventivamente all’assicurazione competente per il risarcimento e che ha natura di messa in mora (oltre a rappresentare una condizione di proponibilità dell’azione giudiziale).A tal proposito, va precisato che la possibilità per il danneggiato di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale è subordinato dall’articolo 145 del codice delle assicurazioni al previo decorso di un preciso termine decorrente dalla richiesta formale stragiudiziale fatta all’assicurazione, che è di novanta giorni per i danni alle persone e di sessanta giorni per i danni alle cose.

La giurisprudenza sulla prescrizione nell’infortunistica stradale

Si riporta qui di seguito quanto statuito dalla Corte di cassazione in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale in alcune interessanti sentenze.”Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. n. 16481/2017).”Per l’applicabilità della prescrizione breve, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2, non e necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma e sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima” (Cass. n. 10680/2008).”L’applicazione della seconda parte dell’art. 2947 c.c., comma 3 secondo la quale il termine breve di due anni per il danno prodotto dalla circolazione stradale decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, esige che deve trattarsi, non di qualsivoglia sentenza penale, ma solo delle sentenze che non dichiarano l’estinzione del reato (per prescrizione nella specie) e cioè di sentenze di condanna nonchè di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione” (Cass. n. 22883/2007)

Tratto da:Onda Lucana by Avv. Antonio Romano