Si è aperto un lungo e colorito dibattito, all’interno dei social media, sui blog, ma anche sulle spiagge, tra i tavolini dei bar, nei mercati, nelle piazze, in merito all’avvio della sperimentazione della pistola “taser”, fornita per l’utilizzo alle forze della Polizia di Stato, alla Guardia di finanza ed ai Carabinieri.

La sperimentazione decorre dallo scorso 5 settembre, per il momento nelle sole città di Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.

Il fondamento legislativo della nuova dotazione si rinviene nel Decreto Legge 119 del 2014 (convertito in Legge 146/2014), laddove al comma I bis viene statuito: “Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, lasperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali; ciò nei limiti dei capitoli di spesa previsti nel medesimo Decreto Legge.

Certo, c’è voluto qualche giorno in più rispetto al termine di trenta giorni previsto nel Decreto. A dire il vero siamo arrivati a quattro anni dopo la pubblicazione della Legge.

Adesso il Decreto del Ministro dell’Interno è stato sottoscritto e, parallelamente, sono state diffuse “Linee Guida” tecnico-operative per l’avvio della sperimentazione dello strumento.

Non sia questo spazio la sede per valutazioni in senso positivo o negativo circa l’utilizzo delle nuove dotazioni delle forze dell’ordine.

Sia soltanto occasione per chiarire bene di cosa effettivamente si stia trattando:  verificando le “Linee Guida” si chiarisce subito che il “taser” potrebbe essere utilizzato in alternativa all’arma da fuoco, nei casi in cui si renda necessario immobilizzare temporaneamente una persona.

L’utilizzo non va effettuato nei confronti “corpo a corpo” con l’aggressore, ma occorre una distanza tra i 3 ed i 7 metri; il “taser” va dapprima mostrato, senza essere impugnato, per far desistere il soggetto dalla condotta in atto; successivamente, quando si renda necessario, lo strumento va utilizzato mantenendo tutti i presìdi già presenti per l’utilizzo dell’arma da fuoco (triangolazione in ordine alla fonte di pericolo, rispetto delle linee di tiro e delle distanze di sicurezza); l’intervento va effettuato, preferibilmente, alla presenza di un secondo operatore.

La condotta da tenere prevede, inizialmente, la mera estrazione della pistola “taser”, indirizzandola sulla persona come semplice deterrente; in seguito, può essere utilizzato il pulsante denominato “warning arc”, mostrando e facendo ascoltare il rumore che genera la pistola, senza colpire effettivamente il soggetto. Solo in caso di fallimento degli iniziali deterrenti, l’agente delle forze dell’ordine, mediante pressione sul grilletto, provoca la partenza del primo colpo. L’impulso potrebbe essere reiterato con un semplice “warning arc”.

taser

Qualora il primo colpo non andasse a segno oppure i soggetti siano più di uno, è possibile sferrare un secondo colpo.

Dunque, parrebbe rinvenire, almeno in questa prima fase di sperimentazione, un utilizzo attento e circostanziato della nuova dotazione.

Da un lato sono già esplose polemiche in merito ai danni alla salute che potrebbe provocare la pistola “taser”.

Dall’altro lato in molti hanno evidenziato che lo specifico apparecchio che è stato fornito in dotazione (il modello X2), sarebbe già superato dalla tecnologia, per essere oggi presenti modelli molto più evoluti.

Siano le applicazioni sul campo a consigliare al meglio l’Esecutivo ed, eventualmente, il Legislatore su possibili correttivi.

N.B.: le linee guida operative sono state acquisite tramite download del relativo file pdf sul seguente link: https://mpnazionale.it/op1/wp-content/uploads/2018/04/linee-guida-Taser-28_02_18.pdf

via La pistola “taser”; dal Decreto Legge del 2014 all’inizio della sperimentazione ministeriale. — AvvocatoRomaNews